1. Negli interventi speciali e nelle azioni a sostegno dei territori montani, lo Stato e gli enti di governo di cui all'articolo 1, comma 1, osservano i princìpi e perseguono le finalità indicate dalla Costituzione e, in particolare, garantiscono:
a) l'autonomia delle comunità locali di montagna, la promozione dei loro caratteri originari, naturali, sociali e culturali, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e mediante l'attribuzione ai comuni e alle comunità montane e alle loro forme cooperative e associative di funzioni fondamentali, normative e amministrative, nonché il riconoscimento dell'autonoma gestione delle risorse e della rappresentatività dei loro organi di governo;
b) il preminente interesse nazionale, l'organicità e la priorità degli interventi a favore delle zone montane;
c) la riserva alla montagna di quote significative di risorse pubbliche;
d) la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e delle biodiversità del suolo montano;
e) la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle popolazioni montane;
f) la leale collaborazione, concertazione e partecipazione tra i diversi livelli istituzionali.
2. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche, con carattere di eccezionalità e coordinate dirette allo sviluppo sostenibile e complessivo della montagna, mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni riguardano i profili:
a) territoriali, mediante formule di tutela, di promozione e di valorizzazione delle risorse ambientali che tengono conto sia del loro valore naturalistico, sia delle esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, sia del patrimonio genetico animale e vegetale;
b) economici, per uno sviluppo sostenibile e durevole di un'economia basata su uno stretto rapporto tra produzione e commercializzazione, capace di dar vita a nuove attività economiche e di potenziare quelle già presenti nei territori montani, nonché per il riconoscimento della natura multifunzionale delle attività artigianali, agricole e forestali;
c) sociali, mediante la garanzia di servizi pubblici idonei al mantenimento in loco delle collettività e al miglioramento del loro tenore di vita;
d) culturali e delle tradizioni locali legate alla montagna.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di aree depresse nonché le