Art. 2.
(Princìpi e finalità delle politiche a sostegno della montagna).

      1. Negli interventi speciali e nelle azioni a sostegno dei territori montani, lo Stato e gli enti di governo di cui all'articolo 1, comma 1, osservano i princìpi e perseguono le finalità indicate dalla Costituzione e, in particolare, garantiscono:

          a) l'autonomia delle comunità locali di montagna, la promozione dei loro caratteri originari, naturali, sociali e culturali, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e mediante l'attribuzione ai comuni e alle comunità montane e alle loro forme cooperative e associative di funzioni fondamentali, normative e amministrative, nonché il riconoscimento dell'autonoma gestione delle risorse e della rappresentatività dei loro organi di governo;

 

Pag. 5

          b) il preminente interesse nazionale, l'organicità e la priorità degli interventi a favore delle zone montane;

          c) la riserva alla montagna di quote significative di risorse pubbliche;

          d) la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e delle biodiversità del suolo montano;

          e) la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle popolazioni montane;

          f) la leale collaborazione, concertazione e partecipazione tra i diversi livelli istituzionali.

      2. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche, con carattere di eccezionalità e coordinate dirette allo sviluppo sostenibile e complessivo della montagna, mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni riguardano i profili:

          a) territoriali, mediante formule di tutela, di promozione e di valorizzazione delle risorse ambientali che tengono conto sia del loro valore naturalistico, sia delle esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, sia del patrimonio genetico animale e vegetale;

          b) economici, per uno sviluppo sostenibile e durevole di un'economia basata su uno stretto rapporto tra produzione e commercializzazione, capace di dar vita a nuove attività economiche e di potenziare quelle già presenti nei territori montani, nonché per il riconoscimento della natura multifunzionale delle attività artigianali, agricole e forestali;

          c) sociali, mediante la garanzia di servizi pubblici idonei al mantenimento in loco delle collettività e al miglioramento del loro tenore di vita;

          d) culturali e delle tradizioni locali legate alla montagna.

      3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di aree depresse nonché le

 

Pag. 6

agevolazioni e gli interventi relativi alle zone montane.
      4. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, con esclusione delle aree marine.
      5. Le regioni possono promuovere accordi per la predisposizione di programmi e di progetti d'interesse comune per lo sviluppo delle zone montane.
      6. I programmi e i progetti d'interesse interregionale, di cui al comma 5, sono predisposti sentiti le province, le comunità montane e i comuni interessati.